Società e contratti

22 Aprile 2025

La Cassazione sulla legittimazione processuale della società estinta

Sino alla data del 13.12.2014 (data di entrata in vigore dell’art. 28 D.Lgs. 175/2014) alla società estinta per effetto della cancellazione non spetta la legittimazione processuale per avversare l’atto impositivo.

La Cassazione, con l’ordinanza 10.04.2025, n. 9391, si è pronunciata sulla legittimazione passiva di un ricorso per Cassazione sottoscritto dall’ex legale rappresentante di una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese in data il 28.12.2011 dichiarando l’inammissibilità del ricorso. A tal proposito il Giudice di legittimità ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17.01.2003, n. 6 ed entrata in vigore il 1.01.2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel Registro delle Imprese determina l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. 

Come noto, le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma un “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però, in tal caso, non anteriore alla data del 1.01.2004.

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