Accertamento, riscossione e contenzioso

15 Aprile 2025

La compensazione tra soggetti diversi non è mai ammessa

La Cassazione (ord. 10.04.2025, n. 9391) si è pronunciata su una ritenuta violazione degli artt. 8 L. 212/2000 (Statuto del contribuente) e 17, c. 1 D.Lgs. 241/1997 in materia di compensazione tra soggetti diversi di crediti erariali.

Nella controversia trattata nell’ordinanza n. 9391/2025 la peculiarità del caso era rappresentata dall’effettiva esistenza del credito compensato e dalla correlata mancanza di un danno patito dall’Erario.

Con l’atto impugnato l’Amministrazione aveva recuperato i crediti di imposta ritenuti indebitamente compensati dalla società contribuente, in violazione dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto non spettanti, alla luce di quanto rappresentato nella risoluzione 25.11.2017, n. 140/E in ordine alla possibilità che, avvenuto l’accollo del debito d’imposta altrui, lo stesso possa essere estinto utilizzando in compensazione crediti dell’accollante.

A tale specifico proposito la Corte di Cassazione (Cassazione n. 35094/2023) ha già avuto modo di rappresentare che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendosi derogare al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso e ogni deduzione è regolata da specifiche, inderogabili norme di legge. 

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