Amministrazione e bilancio

04 Gennaio 2022

La contabilizzazione del contributo perequativo

L'operazione cambia a seconda dell’opzione per l’accredito diretto sul conto corrente o per il riconoscimento del credito d’imposta.

Una volta terminato l’invio degli ultimi (almeno per il 2021) contributi a fondo perduto, e ultimo degli ultimi il contributo perequativo, può essere utile analizzare come contabilizzarlo, a seconda della scelta di richiederlo tramite accreditamento sul conto o tramite riconoscimento del credito d’imposta.

Come gli altri contributi a fondo perduto, il contributo perequativo viene contabilizzato quale contributo in conto esercizio poiché erogato a integrazione di mancati ricavi registrati a causa della crisi derivata dalla diffusione dell’epidemia (circolare 13.06.2020, n. 15/E, par. 4).

Deve essere rilevato come provento assimilato ai ricavi, per competenza, nell’esercizio in cui si ha la ragionevole certezza di avere il diritto al contributo. Quindi occorre interrogarsi su quando si manifesti tale momento.

Si ricorda che dopo l’invio dell’istanza vengono rilasciate dall’Agenzia delle Entrate 2 ricevute:

  • la prima di “presa in carico”;
  • la seconda di mandato di pagamento (in caso di richiesta del contributo tramite accredito sul conto corrente) oppure di riconoscimento del credito (in caso di richiesta del credito d’imposta).

Si ritiene che la ragionevole certezza si abbia con la seconda ricevuta e che quindi le scritture contabili da effettuare siano le seguenti:

Data 2° ricevuta

Crediti v/enti pubblici ***** a ***** contributo in conto esercizio non imponibile

Data di accredito sul conto

Banca c/c **** a **** crediti v/enti pubblici

Oppure, per l’opzione del credito (data di riconoscimento del credito, visionandolo sul cassetto fiscale), la scrittura sarà la seguente:

Credito d’imposta Contributo Perequativo **** a **** contributo in conto esercizio non imponibile

In quest’ultimo caso, ossia in caso di credito d’imposta, alla ricezione della seconda ricevuta è possibile visualizzare nel proprio cassetto fiscale tutte le indicazioni utili per utilizzare appunto tale credito in compensazione e procedere all’operazione, successivamente al riconoscimento. Vengono riportati:

  • tipologia di agevolazione, che nel caso è il riferimento normativo all’art. 1, c. 16 D.L. 73/2021;
  • protocollo di concessione;
  • codice tributo (6957);
  • data dell’ultimo movimento ossia, come si legge nella legenda, la data in cui la concessione (o nel caso di revoca, la revoca) è stata registrata nella base dati (che quindi sarà il riferimento per indicare l’anno del credito nell’F24);
  • importo del credito concesso;
  • importo del credito utilizzato in compensazione;
  • importo del credito prenotato (F24 trasmesso ma non ancora perfezionato);
  • importo del credito residuo.

Al momento dell’utilizzo del credito, momento che, come si è detto, deve essere successivo alla comunicazione di riconoscimento del contributo, si avrà la seguente scrittura contabile:

Debiti diversi **** a **** Credito d’imposta Contributo Perequativo

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