Accertamento, riscossione e contenzioso

24 Giugno 2025

La Corte di Cassazione preclude valore probatorio ai documenti tardivi

La Cassazione, con la sentenza 14.11.2024, n. 29434, si è pronunciata sull’ammissibilità di documenti prodotti tardivamente (solo nel corso di giudizio di primo grado).

In tema di accertamento fiscale, l’invito dell’Amministrazione Finanziaria a fornire dati e notizie, di cui all’art. 32, c. 4 D.P.R. 600/1973, assolve alla funzione di assicurare, in ossequio ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione operanti in materia tributaria, un confronto preventivo tra Fisco e contribuente per definire le rispettive posizioni, mirando altresì a evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, per cui la mancata risposta è espressamente sanzionata con la preclusione (in sede amministrativa e processuale) dell’allegazione di dati e dell’esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale.

Per giurisprudenza costante della Cassazione, ribadita anche nella sentenza in esame, tale inutilizzabilità consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta all’eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Essa non opera soltanto quando il contribuente, beneficiando della deroga prevista dall’art. 32, c. 5, depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri non trasmessi e contestualmente dichiari di non aver potuto adempiere alle richieste dell’Ufficio per causa a lui non imputabile (tra le altre Cass. 6.10.2021, n. 27045 e 11.02.2021 n. 3442).

Nel puntualizzare la diversità tra i precetti dettati dai cc. 4 e 5 dell’art. 32 in questione, la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che la dichiarazione del contribuente che, all’allegazione dei documenti non esibiti in fase amministrativa, impedisce l’inutilizzabilità deve essere fatta in maniera “chiara ed esplicita”, nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, proprio perché essa non richiede la prova contestuale di non imputabilità della causa d’inadempimento, a differenza di quanto accade in caso di rifiuto a esibire documentazione esplicitamente richiesta con l’invito a rispondere al questionario (così Cass. 30.12.2009, n. 28049).

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits