Accertamento, riscossione e contenzioso

25 Agosto 2025

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla deduzione dei costi da reato

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23178 del 12.08.2025 di è pronunciata in tema di diritto di deduzione dei cd costi da reato in materia d fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti.

In merito alla deducibilità dei costi da reato, occorre fare riferimento all’art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (che ha sostituito l’art. 14, c. 4-bis, L. 537/1993), il quale esclude la deduzione dei costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi, qualora sia stata esercitata l’azione penale o disposto il giudizio. La norma si applica anche alle operazioni soggettivamente inesistenti e, più recentemente, a quelle giuridicamente inesistenti ma reali nella sostanza (es. appalto simulato che cela somministrazione irregolare di manodopera). La Cassazione (sent. n. 4645/2020) ha chiarito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i beni acquistati non sono di norma utilizzati per commettere il reato, ma per finalità commerciali. Pertanto, la mera consapevolezza dell’acquirente non è sufficiente a escludere la deducibilità, che resta subordinata ai requisiti generali (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità).

La questione si intreccia con l’indeducibilità dei costi derivanti da contratti civilisticamente invalidi. Sebbene manchi una disciplina generale, la normativa sulla tassazione dei proventi illeciti (civili, penali, amministrativi) e il principio costituzionale della capacità contributiva (art. 53 Cost.) offrono argomenti solidi per la deducibilità dei costi da atti negoziali patologici.

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits