Accertamento, riscossione e contenzioso

16 Settembre 2025

La dichiarazione di terzi continua ad avere valore indiziario

La Cassazione, con l’ordinanza 4.09.2025, n. 24549, si è pronunciata anche sul valore indiziario delle “dichiarazioni di terzi”, che nonostante l’introduzione della “testimonianza scritta” all’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, conserva ancora la forza probante di indizio.

Come chiarito già nel passato, sempre dalla giurisprudenza della Cassazione, nel processo tributario possono trovare ingresso le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, nel rispetto dell’art. 6 CEDU e del principio di parità delle armi di cui all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Esse hanno valore di elementi indiziari, utilizzabili sia dall’Amministrazione, sia dal contribuente (in tal senso si cfr. Cass. 22.03.2023, n. 8221). D’altronde, già la Corte Costituzionale, pur avendo, nella vigenza del vecchio assetto processuale (cioè prima delle modifiche apportate all’art. 7 D.Lgs. 546/1992 dalla L. 31.08.2022, n. 130), più volte rigettato la questione di legittimità costituzionale del divieto di assunzione della prova testimoniale nel processo tributario, aveva comunque affermato che tale divieto non impedisce in sede contenziosa di valorizzare le dichiarazioni rilasciate da terzi, considerandole alla stregua di semplici indizi (Corte Cost., sent. n. 18/2000).

Tuttavia, anche se al contribuente, oltre che all’Amministrazione Finanziaria, è riconosciuta la possibilità di introdurre nel giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti ex art. 111 Cost., esse assumono il valore probatorio di meri elementi indiziari che non fa venir meno il potere-dovere del giudice tributario di valutare l’affidabilità del contenuto delle dichiarazioni. Secondo il principio della libera valutazione delle prove, è compito del giudice confrontare le notizie raccolte e valutare l’attendibilità dei dichiaranti in base ad elementi soggettivi e oggettivi, anche in ordine all’intrinseca congruenza delle dichiarazioni con ulteriori altri elementi acquisiti (da ultimo, Cass. 30.10.2024, n. 28022).

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