Imposte dirette

03 Marzo 2020

La distinzione delle altre somme non soggette a ritenuta nella CU

Principali novità per la compilazione del modello 2020, iniziando dal campo 6 che differenzia le erogazioni di altri redditi non soggetti a ritenuta, dall'erogazione di redditi esenti re di somme che non costituiscono reddito.

Il modello di Certificazione Unica 2020, relativo al periodo d’imposta 2019, prevede un’importante novità all’interno del quadro denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Il campo “6” – “Codice”, della parte relativa ai “Dati fiscali”, infatti, differenzia le erogazioni di altri redditi non soggetti a ritenuta, dall’erogazione di redditi esenti o di somme che non costituiscono reddito.

In particolare, il codice “7, che fino al precedente periodo d’imposta consentiva l’inserimento, all’interno del successivo punto “7”, di tutte le erogazioni di altri redditi non soggetti a ritenuta ovvero esenti, a decorre dalla Certificazione Unica 2020, prevede un doppio codice:

– il codice “7 per l’indicazione dell’erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta;

– il codice “8 per l’indicazione dell’erogazione di redditi esenti o di somme che non costituiscono reddito.

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A seguito di tale novità, per esempio, i compensi, relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti ai contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavori in mobilità (c.d. “regime dei minimi”), ai sensi dell’art. 27 D.L. 98/2011, o che applicano il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014, devono essere indicati, oltre che nel campo “4” – “Ammontare lordo corrisposto”, anche nel campo “7” con la causale “7” all’interno del campo “6”.

Allo stesso modo, sempre con l’indicazione del codice “7” all’interno del campo “6”, devono essere segnalate le quote non soggette a ritenuta e collegate alle diverse tipologie di provvigioni corrisposte, individuate nel campo “1”, quali:

– provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario – causale “Q”;

– provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario – causale “R”;

– provvigioni corrisposte a commissionario – causale “S”;

– provvigioni corrisposte a mediatore – causale “T”;

– provvigioni corrisposte a procacciatore di affari – causale “U”;

– provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici – causale “V”;

– redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (per esempio, provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente o rappresentante di commercio, mediatore, procacciatore d’affari) – causale “V1”;

– redditi derivanti dalle presentazioni non esercitate abitualmente rese da incaricati alla vendita diretta a domicilio – causale “V2”.

Situazione differente per le somme corrisposte, ad esempio, per anticipi avvenuti in nome e per conto della controparte, quali imposte di registro o di bollo: devono essere indicate, oltre che nel campo “4” – “Ammontare lordo corrisposto”, anche nel campo “7” con la causale “8” all’interno del campo “6”.

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