Diritto privato, commerciale e amministrativo
22 Luglio 2025
Qualora un bene venga donato dal de cuius quando era ancora in vita, non si applica il regime dell’accettazione ex lege dell’eredità da parte dell’erede.
L’art. 485 c.c. prevede che il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione; trascorso tale termine senza che l’inventario sia stato compiuto, il chiamato all’eredità è considerato erede puro e semplice. Di tale fattispecie sono elementi costitutivi: l’apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell’inventario. In base a tale norma si perviene all’acquisto dell’eredità indipendentemente da una qualsiasi manifestazione di volontà, effettiva o supposta, poiché il possesso di beni ereditari in cui si trovi o si immetta il chiamato è un fatto per sé stesso idoneo a condurre all’acquisto entro breve tempo.
Tuttavia, la disposizione dell’art 485 c.c., che considera erede puro e semplice il chiamato all’eredità che, essendo in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari, non faccia l’inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità.