Procedure concorsuali
21 Novembre 2024
L’art. 41, c. 2 TUB consente ai creditori fondiari di avviare o proseguire esecuzioni su beni ipotecati, anche in caso di fallimento del debitore.
La Suprema Corte, in più di un’occasione, ha rilevato che il privilegio fondiario non sottrae il bene immobile dall’attivo fallimentare e non esclude il diritto degli organi del fallimento a procedere alla liquidazione dello stesso bene. Pertanto, l’esecuzione forzata individuale, avviata o proseguita risulta compatibile con la liquidazione dello stesso bene in sede concorsuale (Cass., sentenza 28.01.1993, n. 1025). Ad ogni modo, tale principio non può essere esteso in maniera indiscriminata a tutte le altre procedure concorsuali, laddove è esclusa la coesistenza con il concordato preventivo, il quale è destinato a prevalere rispetto al privilegio del creditore fondiario (Cass., sentenza 7.12.1999, n. 13667; Cass., sentenza 19.03.1998, n. 2922; Cass., sentenza 7.11.1991, n. 11879).
Esaminando il rapporto con la liquidazione concorsuale, tale coesistenza però, genera non pochi problemi.
Il primo riguarda l’individuazione del soggetto legittimato passivamente a subire l’esecuzione nell’ipotesi in cui il creditore fondiario, avvalendosi del privilegio processuale ex art. 41, c. 2 TUB, intenda avviare o proseguire la procedura esecutiva immobiliare a seguito dell’intervenuta liquidazione giudiziale del debitore.