Accertamento, riscossione e contenzioso
04 Settembre 2025
Per l’Agenzia delle Entrate il carattere di provocatio ad opponendum dell’avviso di accertamento consentirebbe di escludere il vizio di motivazione dell’atto impositivo.
Nonostante nell’avviso di accertamento notificato al compimento dell’istruttoria di legge si rinvenga la piena elusione delle osservazioni rappresentate dal contribuente, gli Uffici talora sottolineano, a salvaguardia della legittimità dell’atto notificato, di non essere incorsi in alcun vizio di motivazione, ove si consideri che, come confermato da ultimo nell’ordinanza della Cassazione 25.03.2024, n. 8016, la motivazione è “finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto alla base della pretesa tributaria”.
Per la Finanza tale sentenza costituirebbe conferma del costante orientamento di legittimità secondo cui: “l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e da tale sua natura deriva che l’obbligo della motivazione dell’atto è soddisfatto ogniqualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’an e il quantum debeatur”.
A tal proposito e preliminarmente (anche se la richiesta della nullità dell’atto impositivo viene raccordata al chiaro enunciato dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente che presidia, con la previsione della nullità insanabile, il diverso diritto del contraddittorio del contribuente, eretto a diritto fondamentale dell’Uomo dalla CEDU) si sottolinea come la catalogazione dell’atto impositivo alla stregua di una “provocatio ad opponendum” non sia per niente condivisibile e totalmente smentita dalla Corte di Cassazione SS.UU. che, con la sentenza 5.10.2004, n. 19854 ha del tutto ripudiato tale delineazione strutturale e di scopo della motivazione di un atto impositivo.