Contabilità

26 Aprile 2023

La relazione unitaria dei sindaci-revisori al bilancio 2022

Il CNDCEC ha pubblicato il documento relativo alla relazione unitaria dei sindaci-revisori al bilancio 2022 che mette in evidenza tutte le deroghe normative che possono emergere dagli eventi straordinari verificatisi recentemente.

Il collegio sindacale (o il sindaco unico) incaricato della revisione legale dei conti deve relazionare all’assemblea dei soci sia sugli esiti della vigilanza svolta ai sensi dell’art. 2429 c.c., sia sull’attività di revisione svolta ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 39/2010.

Pur essendo possibile rilasciare 2 distinte relazioni, il CNDCEC, con il documento “La relazione unitaria di controllo societario del Collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” pubblicato il 29.03.2023, raccomanda l’opzione della trasfusione delle 2 relazioni in un unico report, in quanto, in tal modo, si è in grado di “esprimere al meglio, in modo coordinato e integrato, le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, c. 2 c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39“.

L’ordine di esposizione proposto nel documento CNDCEC vede la relazione di revisione precedere la relazione di vigilanza e la conseguente proposta in merito all’approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la relazione di revisione contenga un giudizio sul bilancio senza modifica (positivo), il collegio sindacale (o il sindaco unico) riferirà ai soci che non sussistono motivi ostativi all’approvazione del bilancio. Potrebbe però accadere che lo stesso collegio sindacale (o il sindaco unico), nella relazione di revisione contenuta nella relazione unitaria, abbia espresso sul bilancio un giudizio con modifica (ossia diverso da quello positivo); in questo caso, il sindaco revisore dovrà adattare, a seconda della fattispecie, la propria proposta ai soci in ordine all’approvazione del bilancio.

Anche la relazione unitaria relativa al bilancio 2022, in linea con quelle relative ai bilanci dei 3 esercizi precedenti, dovrà tenere conto delle norme straordinarie che sono state emanate per sostenere i bilanci delle imprese colpite dagli effetti negativi dei più recenti eventi straordinari verificatisi.

Le principali misure normative che producono effetti sulla relazione unitaria 2022 sono rappresentate:

  • dalla possibilità di sospensione degli ammortamenti;
  • dalla disciplina delle perdite ai sensi dell’art. 6 D.L. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità);
  • dalla possibilità di mantenere il valore di iscrizione dei titoli dell’attivo circolante a fronte di un valore desumibile dall’andamento del mercato inferiore laddove la perdita non sia durevole.

Infine, la relazione dei sindaci-revisori al bilancio 2022, oltre a essere caratterizzata dalle norme derogatorie eccezionali sopra esposte, è la prima che include le attività di vigilanza svolte dall’organo di controllo disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi), nella versione in vigore dal 15.07.2022. Particolare rilevanza, a tal fine, rivestono i doveri di vigilanza sull’istituzione da parte degli amministratori di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile al fine della preventiva emersione della crisi e della perdita di continuità aziendale (art. 3 D.Lgs. 14/2019), di segnalazione dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata della crisi (art. 25-octies D.Lgs. 14/2019), nonché di vaglio degli alert esterni, quali le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies D.Lgs. 14/2019) e delle banche e degli altri intermediari finanziari (art. 25-decies D.Lgs. 14/2019).

Sul sito del CNDCEC è possibile prendere visione delle versioni aggiornate dei modelli di relazione sui bilanci 2022.

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