Diritto privato, commerciale e amministrativo
24 Agosto 2024
La norma è stata introdotta dal D.L. 27.06.2025, n. 83 ed è rubricata “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”.
L’art. 2929-bis, c. 1 , c.c. stabilisce che “Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto”.
Si nota una chiara intenzione del legislatore di attribuire una portata ampia alla casistica interpretabile come pregiudizievole per il creditore, facendovi rientrare molti istituti spesso utilizzati al fine di ledere il creditore (si pensi al Trust, alla donazione o al fondo patrimoniale).
Se, inoltre, non vi è dubbio circa la possibilità di aggredire un bene che sia stato donato ex art. 769 c.c. poiché il bilanciamento di interessi in gioco, se da un lato, mira a tutelare il creditore, dall’altro