Paghe e contributi

19 Giugno 2025

La riduzione orario non riduce automaticamente la base imponibile

Con l’ordinanza 14.05.2025, n. 12974 la Corte di Cassazione riafferma il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva.

Con l’ordinanza 14.05.2025, n. 12974 la Cassazione torna su un concetto centrale connesso all’elaborazione della busta paga: vige un principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, la cui conseguenza è un minimale contributivo normalmente inderogabile.

In altri termini, ai fini dell’individuazione della base imponibile e quindi del prelievo contributivo, a nulla rileva un’eventuale riduzione dell’orario lavorativo, o similare, dovuta a eventuali pattuizioni o situazioni che fuoriescano dalle ipotesi strettamente individuate ex lege o per contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).

La contribuzione, infatti, ricorda la Suprema Corte, in ossequio all’art. 1 D.L. 338/1989 (conv. con L. 389/1989), si determina sul dovuto e non sull’effettivamente erogato, nella misura in cui è ivi stabilito che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

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