Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Luglio 2025
Nel contratto di assunzione la sede di lavoro deve essere indicata. Come comportarsi nel caso di variazione.
Ritorniamo sull’argomento sede di lavoro, sempre più ricorrente, analizzando la legittimità della variazione disposta dal datore di lavoro e le conseguenze che possono comportare disagi alla vita personale famigliare sociale del lavoratore ed economici, aspetti economici che avevamo trattato in precedente articolo.
Indicare la sede di lavoro nella lettera di assunzione è essenziale; il lavoratore deve sapere il luogo dove dovrà svolgere il proprio lavoro e per questo il datore di lavoro deve essere preciso nell’indicazione, valutando le possibili future variazioni, evitando così le controversie in argomento sempre più rilevate.
La sede di lavoro da indicarsi espressamente nella lettera di assunzione può essere: a) unica; b) più sedi (più sedi/unità operative); c) non prevista per la mansione del lavoratore che svolge attività sempre fuori sede; d) in smart working con le previste comunicazioni obbligatorie; e) verifica nel caso di trasferimento sede se oltre 50 km o 80 km mediante mezzi pubblici. Queste le consuete situazioni relative alla sede di lavoro, ed in questo contesto consigliamo sempre di specificare già subito nella lettera di assunzione il luogo e le clausole di possibili future variazioni per esempio: 1) previsione aperture nuove sedi; 2) previsione di svolgimento attività lavorative temporaneamente/periodicamente precisando periodo, in altre sedi; 3) possibilità di svolgimento del lavoro in Stati esteri; 4) trasferte / distacco / trasferimento; 5) le condizioni economiche nel caso di variazione.