Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Aprile 2025
Se l’Agenzia delle Entrate sospende l’erogazione del rimborso Iva attraverso un provvedimento di fermo amministrativo, il termine di prescrizione del credito resta interrotto e ricomincia a decorrere solo quando la sospensione viene meno (Cass., sent. 19.03.2025, n. 7251).
La controversia nasce da una richiesta di rimborso Iva presentata da una società mediante la dichiarazione annuale e il modello VR. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente alcuni avvisi di accertamento, in conseguenza dei quali veniva disposto il fermo amministrativo del rimborso Iva ai sensi dell’art. 69 R.D. 2440/1923.
Com’è noto, l’istituto del fermo amministrativo consente alla Pubblica Amministrazione di sospendere temporaneamente i pagamenti in attesa di una decisione definitiva, qualora vi siano potenziali posizioni creditorie reciproche tra Stato e contribuente.
Questo strumento può essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 472/1997, che prevede la possibilità di sospendere il rimborso qualora il contribuente abbia ricevuto un atto di contestazione o di irrogazione di sanzioni o un accertamento, anche se non ancora definitivo.