Diritto privato, commerciale e amministrativo
17 Marzo 2025
È esonerato l'acquirente dal porre in essere indagini sull’immobile compravenduto in presenza di dichiarazioni liberatorie del venditore, operando, però, il principio dell'affidamento in relazione solo ai pesi non apparenti sul bene.
Il caso che si esamina in questo articolo deve indurre il compratore di un bene a non “cullarsi” sulle mere dichiarazioni del venditore. La Cassazione civile sez. II, con la sentenza del 26.02.2025, n. 5062, è intervenuta per delineare i limiti del principio dell’affidamento dell’acquirente di un immobile in presenza di dichiarazioni liberatorie del venditore.
Nel caso in esame, una società aveva concluso un contratto di compravendita immobiliare avente a oggetto un resede urbano, costituito dal piazzale sul quale affacciavano i negozi, posto tra gli immobili e il sedime stradale. Nel contratto si evidenziava l’esistenza di una servitù di transito pedonale sull’area a favore delle unità immobiliari facenti parte del condominio pure affacciante sul piazzale, ma non si faceva alcun cenno anche a una servitù di transito veicolare.