Diritto privato, commerciale e amministrativo
07 Luglio 2025
In materia di condominio, l'assemblea condominiale, che si occupa dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi, è nulla e si può impugnare dinanzi al Tribunale, perché non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea.
In un palazzo condominiale possono sorgere problemi inerenti alle proprietà comuni e anche problematiche che riguardano proprietà esclusive di singoli condomini.
La questione, di cui si tratta oggi, concerneva l’approvazione del punto 7 dell’o.d.g. dell’assemblea, secondo cui gli accessi alla copertura del fabbricato condominiale, qualora occorrenti per effettuarvi interventi di manutenzione ordinaria, devono “essere consentiti dai proprietari i cui appartamenti siano ubicati all’ultimo piano: Ing. Ia.Gi. per quanto concerne gli eventuali interventi alla scala n. 48”.
Veniva sostenuto a sostegno della delibera assembleare che, in base all’art. 843 c.c., il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio sul proprio fondo al fine di costruire e riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune; verificandosi tale evenienza, non si costituisce una servitù a favore del fondo finitimo, trattandosi piuttosto di un’obbligazione propter rem; tuttavia, alcuni condòmini non avevano prospettato un’ipotesi alternativa di accesso al tetto dell’edificio condominiale.