Accertamento, riscossione e contenzioso

17 Settembre 2025

L’assoluzione penale potrebbe non bastare per la debenza del tributo

Va chiarito se il giudicato penale ex art. 21-bis D.Lgs. 74/2000 incida solo sulle sanzioni o anche sull’imposta nei giudizi tributari.

A fronte della considerazione evidenziata dalla ricorrente che i fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento erano gli stessi contestati al legale rappresentante della società contribuente in sede penale, nella quale, tuttavia, lo stesso legale rappresentante era stato assolto “perché il fatto non sussiste”, con sentenza del Tribunale di Brindisi 5.06.2020, n. 480, passata in giudicato, e della richiesta di assumere come travasabile nel processo tributario tale giudicato penale per la piena convergenza dei fatti materiali in esso accertati, ai sensi del neo introdotto art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, la Cassazione, con l’ordinanza 5.09.2025, n. 24622 ha ritenuto opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Civili, con riferimento alla questione rimessa dalla Sezione tributaria, con l’ordinanza 4.03.2025, n. 5714, in ordine alla riferibilità del disposto di cui al cit. art 21-bis alla sola sanzione o anche all’imposta.

Nel caso in esame, con riferimento ai fatti da cui è derivato l’avviso di accertamento nei confronti della società, si è pronunciato il giudice penale, con sentenza definitiva di assoluzione nei confronti del legale rappresentante della società. 

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