Paghe e contributi
18 Marzo 2025
L’Inps, con messaggio 14.03.2025, n. 913, rende note alcune precisazioni in merito all’esclusione dal contributo addizionale NASpI per il lavoro extra nei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi”.
L’Inps, con messaggio 14.03.2025, n. 913, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’art. 2, c. 29, lett. d-bis) L. 92/2012, come modificata, a decorrere dal 1.01.2020, dalla L. 160/2019 che ha previsto che il contributo addizionale di cui all’art. 2, c. 28 non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i c.d. “lavoratori extra” e cioè quelli per la “esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’art. 17 L. 28.01.1994, n. 84, fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.
Rispetto a quanto sopra, l’Istituto, a integrazione della circolare n. 91/2020, precisa che le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, dal 1.01.2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05: tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Ccnl “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell’applicazione del c.d. “lavoro extra”.