Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
26 Maggio 2025
Il 20.05.2025 è stata diramata dall’Inail la circolare n. 31/2025, nella quale vengono affrontanti alcuni dubbi rimasti irrisolti rispetto all’obbligo assicurativo dei soggetti che operano nel settore sportivo.
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 36/2021, era stato per la prima volta introdotto per gli enti sportivi l’obbligo di aprire una posizione assicurativa presso l’Inail, esclusivamente in favore dei lavoratori subordinati e dei collaboratori amministrativo gestionali. Si trattava di un nuovo adempimento che, soprattutto per le società e associazioni sportive dilettantistiche, ha creato inizialmente non poche difficoltà; pertanto, l’Inail era già intervenuto con la circolare 27.10.2023, n. 46, fornendo le prime istruzioni riguardanti i collaboratori amministrativo-gestionali.
All’art. 37 del predetto decreto, viene specificato che questi collaboratori sono assoggettati all’obbligo assicurativo contro gli infortuni secondo le regole applicate ai lavoratori parasubordinati; il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro e il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.
L’Inail aveva già in precedenza sottolineato che l’attività di carattere amministrativo-gestionale deve essere classificata alla voce 0722 della gestione Industria delle Tariffe dei premi approvate con il D.I. 27.02.2019, con tasso medio del 5,00 per mille.