Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
12 Marzo 2024
La soglia di esenzione fiscale prevista dall’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021 può essere applicata ai rapporti di lavoro sportivo instaurati ai sensi dell’art. 2222 c.c.?
Secondo l’art 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021, novella introdotta dal D.Lgs. 120/2023, “Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche…possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. Il correttivo bis ha dunque ammesso anche in ambito sportivo le seguenti fattispecie:
Trattamento tributario – Se da un lato è incontrovertibile la generalizzata esenzione da imposizione (art 54-bis, c. 4 D.L. 50/2017) per i compensi derivanti dai cd. Prest.O, parecchio dibattuta è la possibilità di applicare la franchigia fiscale (15.000 euro) introdotta dalla riforma anche al lavoro sportivo autonomo occasionale instaurato, nel settore dilettantistico, ai sensi dell’art. 2222 c.c.
Trattasi di una forma contrattuale che va ad aggiungersi ai rapporti di tipo subordinato, autonomo e co.co.co. previsti dall’art 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021, ma nel rispetto della “normativa vigente”, formulazione quest’ultima certamente alquanto ambigua che, tuttavia, riconduce agli artt. 67, c. 1, lett. l) del Tuir e 25, c. 1 D.P.R. 600/1973. Questo significa che su qualsiasi importo corrisposto per un’attività sportiva svolta occasionalmente occorre sempre operare una ritenuta d’acconto del 20%.
Il 9° manuale schematico della collana "Ratio in Tasca" che illustra tutti gli aspetti pratici, gli adempimenti, le soluzioni statutarie e le scelte ottimali per gli Enti sportivi.
Quanto sopra pare confermato da quanto segue:
In conclusione, il D.Lgs. 36/2021 ha essenzialmente ad oggetto i lavoratori sportivi che, a fronte di un corrispettivo, prestano la propria attività con continuità. In questo contesto viene comunque contemplato anche il lavoratore occasionale, figura che, a parere dello scrivente, in attesa di un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria, continua ad essere disciplinata dalle regole ordinarie (ritenuta 20%, versamento Inps superata la soglia annua di 5.000 euro) e senza poter godere dei particolari benefici introdotti dal legislatore con il D.Lgs. 36/2021.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing