Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
30 Settembre 2025
In ambito sportivo la Riforma non vieta che i minorenni possano svolgere attività lavorative sportive, in qualità ad esempio di atleti o tecnici, ma occorre rispettare la particolare normativa nazionale ed europea ai fini della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
Il D.Lgs. 36/2021 di Riforma dello Sport non impedisce che i minorenni possano svolgere attività lavorative sportive, ma occorre rispettare la particolare normativa nazionale ed europea ai fini della tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Il medesimo decreto legislativo, all’art. 33, c. 6, opera un rinvio alla L. 17.10.1967, n. 977 in tema di protezione dell’integrità psico-fisica dei minorenni addetti a mansioni sportive, prevedendo l’introduzione di specifiche disposizioni volte a tutelarne la salute e la sicurezza, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte di società e associazioni sportive.
Inoltre, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20.11.1989 sancisce, all’art. 32, che il minore deve essere protetto contro lo sfruttamento economico e non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
Sul tema della protezione e promozione dei diritti dei minori si rileva una posizione precisa dell’Unione Europea, all’interno della Carta dei diritti fondamentali, all’art. 32, la quale stabilisce che l’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
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