Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

07 Aprile 2025

Lavoro sportivo: dubbi sull'esenzione fiscale post D.L. 71/2024

La riforma del lavoro sportivo e la questione irrisolta dell’esenzione fiscale fino a 15.000 euro: quali prospettive per gli sportivi dilettanti che svolgono attività occasionali?

Il trattamento fiscale delle prestazioni sportive occasionali ha subito una profonda metamorfosi a seguito del D.L. 31.05.2024, n. 71 con ripercussioni per quanto concerne l’applicabilità dell’esenzione Irpef di 15.000 euro. La questione centrale ruota attorno all’abrogazione dell’art. 53, c. 2, lett. a) del Tuir, che ha determinato una riqualificazione dei compensi percepiti per prestazioni sportive non abituali, ora ricollocati nell’alveo dei “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. l) del medesimo testo unico.

Prima della riforma dello sport, i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti erano inquadrati come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir, beneficiando di una franchigia di esenzione Irpef fino a 10.000 euro annui. La disciplina del lavoro sportivo ha subito un radicale riassetto con l’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, successivamente modificato dai decreti correttivi (D.Lgs. 163/2022 e D.Lgs. 120/2023), fino al recente D.L. 71/2024. L’art. 25, c. 3-bis D.Lgs. 36/2021, introdotto dal D.Lgs. 120/2023, ha previsto che “ricorrendone i presupposti i vari soggetti dell’ordinamento sportivo possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente”. Questa disposizione ha sollevato rilevanti questioni interpretative, in quanto: non richiama le “prestazioni di lavoro sportivo” come invece specificato al comma 2 dello stesso articolo per il lavoro subordinato e autonomo e omette precisazioni sul regime fiscale applicabile, specialmente riguardo all’esenzione Irpef di 15.000 euro.

Il successivo D.L. 31.05.2024, n. 71 ha abrogato l’art. 53, c. 2, lett. a) del Tuir, eliminando la qualificazione come redditi di lavoro autonomo dei compensi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Per effetto di questa modifica i redditi da prestazioni sportive “abituali” rientrano nell’ordinario reddito di lavoro autonomo (art. 53, c. 1 del Tuir) mentre i redditi da prestazioni sportive “occasionali” sono ricondotti ai redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir).

Il nodo problematico riguarda l’applicabilità dell’esenzione Irpef di 15.000 euro prevista dall’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021.

Le istruzioni al modello Redditi PF 2025 non contengono alcun riferimento a tale franchigia per i lavoratori sportivi occasionali di cui al quadro RL, mentre le istruzioni al modello Redditi PF 2024 (e precedenti) richiamavano espressamente la franchigia di 10.000 euro. L’assenza di riferimenti nelle istruzioni ministeriali denota una scelta consapevole dell’Amministrazione Finanziaria, non una mera dimenticanza. In particolare, l’inquadramento dei compensi da lavoro sportivo occasionale tra i redditi diversi non è stato armonizzato con la disciplina del D.Lgs. 36/2021, così come l’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021 si riferisce ai “lavoratori sportivi dilettantistici”, concetto che presuppone un rapporto continuativo, non occasionale; pertanto, manca una norma di raccordo che estenda esplicitamente la franchigia ai redditi diversi occasionali.

Da questa analisi emergono 4 conclusioni fondamentali: il lavoro sportivo occasionale non è compreso nel perimetro applicativo del D.Lgs. 36/2021; i compensi derivanti da tali prestazioni sono qualificabili esclusivamente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l) del Tuir; l’esenzione Irpef fino a 15.000 euro prevista dall’art. 36, c. 6 D.Lgs. 36/2021 non risulta applicabile; l’intero ammontare dei compensi è assoggettato a tassazione ordinaria secondo gli scaglioni Irpef vigenti.

Sul piano sistematico, si potrebbe argomentare che anche il lavoratore sportivo occasionale dovrebbe rientrare tra i soggetti tutelati dalla ratio dell’art. 36 D.Lgs. 36/2021, finalizzata a incentivare la pratica sportiva dilettantistica. Tuttavia, questa interpretazione estensiva non trova riscontro nel dato normativo positivo e, in assenza di prassi ufficiale, appare insufficiente a legittimare l’applicazione della franchigia in sede dichiarativa. In conclusione, nella situazione attuale, risulta non applicabile la franchigia Irpef di 15.000 euro ai compensi da lavoro sportivo occasionale. Un intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate appare auspicabile per ripristinare chiarezza e coerenza tra le finalità promozionali della normativa sportiva dilettantistica e la sua effettiva attuazione fiscale.

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