Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
22 Settembre 2025
La Cassazione, con ordinanza n. 25013/2025, ha stabilito che l’orario fisso imposto ai lavoratori sportivi è indice di subordinazione, confermando l’obbligo contributivo per un’associazione dilettantistica che li aveva inquadrati come autonomi.
Si torna a parlare di lavoro sportivo a seguito di una significativa pronuncia della Cassazione, intervenuta in data 11.09.2025 con ordinanza n. 25013, nella quale è stato affrontato il delicato tema dell’inquadramento dei lavoratori del settore sportivo.
Ricordiamo, innanzitutto, che il legislatore ha inteso fornire una definizione aperta e ampia di lavoratore sportivo. In particolare, l’art. 25 D.Lgs. 36/2021 individua 7 categorie principali: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara, senza distinzione di genere né di appartenenza al settore professionistico o dilettantistico, purché l’attività sia esercitata a titolo oneroso.
Oltre a tali figure espressamente previste, sono riconosciuti come lavoratori sportivi anche coloro che, a seguito di tesseramento, svolgano, a fronte di un corrispettivo, mansioni considerate necessarie per la disciplina sportiva praticata, secondo quanto stabilito dai regolamenti tecnici, escludendo tuttavia le attività di natura amministrativo-gestionale.
Una volta stabilita l’appartenenza alla categoria dei lavoratori sportivi, occorre individuare la tipologia contrattuale più opportuna in base alle caratteristiche del rapporto di lavoro che si vuole instaurare. Su questo punto l’art. 25, c. 2 D.Lgs. 36/2021 ha previsto che l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, c. 1, n. 3 c.p.c.
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