Diritto del lavoro e legislazione sociale
13 Settembre 2025
La richiesta di prestazioni oltre l'orario ordinario rappresenta una prassi frequente; tuttavia, la possibilità per il datore di lavoro di imporre straordinari o lavoro festivo non è illimitata e deve confrontarsi con i diritti fondamentali del lavoratore.
L’art. 5 D.Lgs. 66/2003 disciplina le condizioni in cui il datore di lavoro può legittimamente richiedere prestazioni straordinarie. Tali ipotesi si configurano quando la richiesta è prevista dalla contrattazione collettiva, in presenza di eccezionali esigenze tecnico-produttive non fronteggiabili con nuove assunzioni, in casi di forza maggiore dove la mancata esecuzione potrebbe causare pericolo grave e immediato o danni alle persone e alla produzione e, infine, per eventi particolari quali mostre, fiere e manifestazioni. In tali specifiche ipotesi, il rifiuto del dipendente costituisce infrazione disciplinare configurabile come insubordinazione, che nei casi più gravi può giustificare anche il licenziamento per giusta causa.
La Suprema Corte ha chiarito che, quando la contrattazione collettiva prevede tale facoltà datoriale, il suo esercizio è rimesso alla discrezionalità dell’imprenditore in virtù dei poteri direzionali. Conseguentemente, spetta al lavoratore dimostrare l’eventuale arbitrarietà della richiesta per giustificare il proprio rifiuto.