Imposte dirette

12 Giugno 2025

Le associazioni professionali non pagano l’Irap

La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia n. 113/2025 afferma un orientamento sempre più favorevole ai titolari di studio, chiarendo che non è dovuta l’Irap per le associazioni professionali, equiparate ai professionisti persone fisiche.

Con la sentenza n. 113/2025, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia ha assunto una posizione di grande rilievo sistematico in merito alla debenza dell’Irap da parte delle associazioni professionali. Il Collegio ha stabilito, infatti, che tali enti non sono tenuti al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive, in quanto devono essere equiparati, sotto il profilo sostanziale, ai professionisti persone fisiche, già esonerati in virtù della legge di Bilancio 2022.

La manovra del 2022, infatti, ha escluso dalla soggezione a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni. Tuttavia, il legislatore non ha espressamente esteso tale esonero alle associazioni professionali, nonostante queste rappresentino spesso una mera forma organizzativa collettiva dell’attività professionale individuale.

Ciò ha generato un contrasto interpretativo non privo di ricadute costituzionali: secondo i ricorrenti, l’assoggettamento all’Irap delle associazioni professionali introdurrebbe una disparità di trattamento incompatibile con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

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