Paghe e contributi
14 Aprile 2025
Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni da Ccnl di riferimento. In questi anni di difficoltà generali il datore di lavoro è maggiormente attento al lavoro straordinario. La giurisprudenza recente ha stimolato la discussione.
Riprendiamo i concetti generali del lavoro straordinario previsti dal D.Lgs. 66/2023:
– art. 3 – orario normale di lavoro pari a 40 ore settimanali, i Ccnl possono stabile orario minore o una media per un periodo non superiore all’anno;
– art. 4 – non possibile superare ogni 7 giorni 48 ore di lavoro, i Ccnl possono prevedere per particolari ragioni una durata media calcolabile su periodi di 4/6/12 mesi;
– art. 5 – il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto, retribuito con maggiorazioni/riposi compensativi, i Ccnl lo disciplinano, ammesso con accordo tra datore e lavoratore, non possibile superare 250 ore annue con le seguenti eccezioni: cause di forza maggiore al fine di evitare danni alle persone o alla produzione; impossibilità per mancanza di lavoratori di far fronte a esigenze produttive o tecniche specifiche/eccezionali/impreviste; allestimenti/attività per partecipazione a eventi mostre/fiere con avviso preventivo alle Rappresentanze Sindacali.
In questo contesto evidenziamo la situazione particolare di lavoratori che per qualifica/responsabilità, esempio Dirigenti/Quadri/Impiegati massimi livelli, prestano l’attività lavorativa senza vincoli di orario, sempre con obbligo del riposo di almeno 11 ore, art. 7.
Nella prassi rileviamo la frequente situazione di lavoratori che prestano attività lavorativa oltre le 40 ore quindi ore di lavoro straordinarie, senza autorizzazione, senza accordo con il datore di lavoro, come fosse abitudine rimanere in azienda oltre l’orario, anche il sabato mattina, e il datore di lavoro spesso ne è a conoscenza; in queste situazioni sorgono le controversie e ciò che consigliamo al datore di lavoro di intervenire con immediatezza e regolarizzare la situazione.
La giurisprudenza è intervenuta con le recenti sentenze 18.06.2024, n. 17192 e 26.02.2025, n. 4984. Premettiamo che le sentenze riguardano il pubblico impiego, ma riteniamo che il concetto riguardi tutti i lavoratori, quindi anche nell’ambito privato.
Sentenza n. 17192/2024: i lavoratori hanno diritto a ricevere la retribuzione delle ore straordinarie anche se non hanno ricevuto autorizzazione, l’autorizzazione è implicita.
Sentenza n. 4984/2025: il diritto alla retribuzione per le ore di lavoro straordinarie non può essere negato anche in assenza di prove formali come la timbratura, o fogli di presenza non firmati, è un diritto “implicito”, comunque valide le testimonianze dei lavoratori o dei presenti, e del titolare/direttore che ne è a conoscenza.
Alle aziende si consiglia la predisposizione di regolamenti aziendali interni nei quali il datore di lavoro, che ha l’esercizio del potere direttivo, disciplina l’orario di lavoro e il lavoro straordinario, le situazioni e le modalità di comunicazione e autorizzazione al lavoro straordinario, la possibilità di riposi compensativi, la banca ore. Occorre evitare e prevenire le controversie con i lavoratori che hanno natura non solo retributiva, contributiva, fiscale e sanzionatoria, ma anche risarcitoria nel caso in cui il lavoratore che, a fronte del reiterato, continuativo ed eccessivo lavoro, ritenga e attesti di aver subìto danno alla propria salute.