Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Maggio 2025
Il lavoratore svolge la propria attività lavorativa non solo presso l’ufficio o lo stabilimento ma anche spostandosi in altri luoghi. La retribuzione dei tempi di viaggio è un argomento sempre attuale che richiede attenta analisi.
Nel contratto di assunzione la sede di lavoro deve essere indicata (D.Lgs. 104/2022), come deve essere specificato che il lavoratore potrà svolgere la propria attività anche presso altre sedi, o che non vi è sede di lavoro, dovendo abitualmente lavorare in trasferta. Analizziamo e valutiamo le diverse situazioni.
Il tempo che il lavoratore impiega dalla propria abitazione per raggiungere la sede aziendale non è tempo di lavoro, quindi tempo non retribuito; per questo è rilevante il disagio dei cosiddetti “pendolari” che devono sostenere personalmente i costi per raggiungere la sede di lavoro.
L’orario di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 66 /2003, specificatamente l’art. 1, c. 2, lett. a) attesta che l’orario di lavoro è qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, mentre l’art. 8 attesta che il tempo impiegato quotidianamente per raggiungere la sede lavorativa o durante una trasferta non viene considerato parte della prestazione lavorativa vera e propria. Il tempo di viaggio dalla sede aziendale al luogo indicato dove svolgere il lavoro è tempo di lavoro normalmente retribuito.