Amministrazione del personale
04 Aprile 2025
La Cassazione, con ordinanza n. 5948/2025, ha confermato la legittimità del licenziamento del dipendente che ha utilizzato la legge 104 per i giorni in cui il parente era ricoverato in una struttura in grado di assicurargli adeguata assistenza.
La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sull’utilizzo improprio dei permessi concessi dalla L. 104/1992 per l’assistenza di un familiare affetto da grave disabilità.
L’occasione le è stata fornita da un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, confermando il giudizio di primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva appunto usufruito dei permessi ex art. 33, c. 3 L. 104/1992 in 3 diverse giornate lavorative.
Era stato appurato, infatti, che, “da una parte, il parente disabile era ricoverato in maniera permanente e a tempo pieno presso una residenza per anziani che (per l’assistenza fornita 24 ore su 24 da parte di infermieri professionali, operatori socio sanitari qualificati e fisioterapisti, nonché per l’affiancamento di medici) era del tutto assimilabile a una struttura ospedaliera e, dall’altra, che il lavoratore aveva prestato un tempo limitatissimo (non più di mezz’ora di visita, ossia di assistenza del tutto atecnica del familiare, considerate le condizioni di ricovero del parente) in ciascuna delle giornate di permesso fruite (in assenza di ulteriori attività riferibili, latu sensu, all’assistenza)”.