Enti locali
03 Settembre 2025
L’adozione del Modello organizzativo e l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001: necessari negli enti controllati dagli enti locali, soprattutto se svolgono attività economiche.
Notorio è il pressante controllo esterno esercitato dalla Corte dei Conti sugli enti locali (e le amministrazioni pubbliche in generale) rispetto ai propri enti e organismi partecipati. Ma l’attenzione è rivolta anche agli adeguati controlli interni che leggi, atti e regolamenti impongono, non soltanto per le società partecipate. Non si tratta unicamente dell’inserimento dell’organo di revisione (obbligatorio per tutte le società a responsabilità limitata partecipate pubbliche, indipendentemente dalle dimensioni, per effetto dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. 175/2016), ma anche dell’organismo di vigilanza (OdV) previsto dall’art. 6 D.Lgs. 231/2001, la legge che regola la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dalle persone fisiche incardinate nella organizzazione aziendale.
L’OdV è l’organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo adottato dall’ente che, se effettivamente operante, esime dalla responsabilità amministrativa, gravemente sanzionata, ancorché amministratori, dirigenti, e tutte le persone direttamente sottoposte a essi, abbiano commesso, sempreché nell’interesse o vantaggio dell’ente, uno dei reati “presupposto” contemplati nel sempre più corposo catalogo contenuto dall’art. 24 e seguenti del decreto 231 (si pensi ai reati societari e tributari, a quelli conseguenti alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e all’indebita percezione di erogazioni pubbliche).