Altre imposte indirette e altri tributi
25 Febbraio 2025
Il versamento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa sui libri sociali, ove dovuto, deve essere effettuato a prescindere dalla modalità di tenuta dei libri o registri stessi (Ag. Entrate, interpello 20.02.2025, n. 42).
Nel caso specifico, una cooperativa chiedeva di chiarire la necessità di versare l’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa sui libri sociali tenuti con sistemi informatici (ai sensi dell’art. 2215-bis c.c.) e, in caso affermativo, i relativi criteri di quantificazione.
In via preliminare può essere opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente, l’imposta di bollo è dovuta, fin dall’origine, per la tenuta di repertori, del libro giornale e del libro degli inventari (ex art. 2214 c. 1, c.c.) e di ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli artt. 2215 e 2216 c.c. (ex art. 16 lett. a) della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 642/1972). Al contrario, sono esclusi dal tributo i libri e i registri prescritti dalle norme tributarie (art. 5 Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972).
Con riferimento a quanto sopra, nella risposta all’interpello n. 42/2025, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che:
– se il registro è tenuto su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritto su supporto cartaceo, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro negli altri casi (versamento da effettuare tramite contrassegno ovvero con modello F23);