Diritto del lavoro e legislazione sociale
08 Ottobre 2025
La Cassazione ribadisce che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo se il lavoratore può essere ricollocato in mansioni inferiori compatibili. L’obbligo di repêchage non è generale ma circoscritto alle posizioni coerenti con le competenze.
Con l’ordinanza 24.09.2025, n. 26035 la Corte di Cassazione ha affrontato una controversia scaturita dal licenziamento di un responsabile tecnico a seguito della soppressione delle relative posizioni aziendali. Dopo un primo rigetto delle istanze in tribunale, la Corte d’appello di Milano aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, ordinando la reintegrazione del dipendente e condannando la società al pagamento di 12 mensilità di retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro aveva sostenuto che l’obbligo di repêchage non poteva essere esteso a mansioni diverse o a tutte quelle svolte in passato, ma la Suprema Corte ha ritenuto corretto l’impianto argomentativo della Corte distrettuale.
Obbligo di repêchage e suoi limiti – Il principio affermato dalla Cassazione è chiaro: il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve verificare la possibilità di adibire il dipendente a mansioni inferiori, purché queste siano:
– compatibili con le competenze e l’esperienza del lavoratore;
– già svolte in passato o comunque rientranti nel suo bagaglio professionale;
– non tali da determinare modifiche dell’assetto organizzativo aziendale, che rimane prerogativa dell’imprenditore ai sensi dell’art. 41 Cost.
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