Diritto del lavoro e legislazione sociale
05 Novembre 2025
Il licenziamento risulta giustificato allorquando il lavoratore ometta di effettuare, al datore di lavoro, una corretta comunicazione circa la propria assenza.
Un passaggio rilevante, in relazione alla liceità di un licenziamento per assenza ingiustificata, è legato non solo alla concreta giustificazione dell’assenza dal lavoro, ma anche alla corretta comunicazione al datore di lavoro di tale assenza, onere che grava direttamente sul lavoratore.
Un caso interessante, trattato dal Tribunale di Latina con la sentenza 6.10.2025, n. 1105, ci propone la delicata distinzione tra giustificazione dell’assenza contestata e corretta comunicazione della stessa da parte dal lavoratore. Un onere, quest’ultimo, che spetta al dipendente nel rispetto dei concetti civilistici di correttezza e buona fede (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) ed è ordinariamente previsto da norme del Ccnl.
La fattispecie in esame riguarda un lavoratore arrestato per circa un mese, il quale si era limitato a riferire l’accaduto ad alcuni colleghi, con ciò ritenendo di aver ottemperato ai suoi obblighi comunicativi verso il proprio datore. Al dipendente, dopo regolare contestazione disciplinare per assenza ingiustificata di 15 giorni ex art. 7 L. 300/1970, era stata comminata la sanzione espulsiva, tenendo conto che il Ccnl applicato prevedeva tale penalità per un’assenza non giustificata protrattasi per 5 giorni.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing