Accertamento, riscossione e contenzioso

14 Febbraio 2024

Limitazione dei rischi fiscali tramite l’adempimento collaborativo

Le nuove disposizioni in vigore sono state oggetto di un’estrema attenzione, talché è possibile affermare che si è giunti a perfezionare il sistema in vigore: il rafforzamento della collaborazione tra Fisco e contribuente sembra stia pian piano diventando una realtà.

Dal 18.01.2024 è entrato in vigore il nuovo regime di adempimento collaborativo. L’istituto in argomento risulta notevolmente potenziato, soprattutto con riferimento alla prevenzione del contenzioso a cui si giunge mediante un’attenta ponderazione dei rischi fiscali.

In pratica, l’adesione al regime indicato sembrerebbe comportare la possibilità di pervenire con il Fisco a una condivisa valutazione preventiva, rispetto al momento di presentazione delle dichiarazioni fiscali, di tutte quelle fattispecie suscettibili di generare rischi fiscali e un contenzioso con l’Erario.

I principi ispiratori a fondamento delle modifiche risultano ancorati alla puntuale definizione dei cc.dd. “doveri” di controllo del Fisco e a quelli di comportamento del contribuente.

L’Amministrazione Finanziaria, dal canto suo, appare normativamente impegnata a effettuare una valutazione “trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del sistema di controllo del rischio fiscale adottato”, proponendo allo stesso tempo gli interventi correttivi che si reputano idonei. In questo contesto spiccano la promozione di relazioni con i contribuenti improntate a “principi di trasparenza, collaborazione e correttezza”.

Anche il contribuente è chiamato a specifici adempimenti, soprattutto per ciò che concerne l’istituzione e il mantenimento di un idoneo sistema di gestione del rischio fiscale. Si incrementa anche tal caso il novero di obblighi che condurrebbe oil contribuente a un’interazione continua con l’Amministrazione Finanziaria rispetto all’individuazione e disamina dei rischi di natura fiscale.

I contribuenti non sono, tuttavia, solamente gravati da obblighi, ma fruiscono di una serie di benefici di carattere fiscale.
In primo luogo, l’adesione al regime comporta una procedura abbreviata di interpello preventivo sull’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali.

Secondariamente è importante porre in evidenza le agevolazioni di tipo sanzionatorio. In questo contesto emerge che, al di là delle ipotesi di violazioni fiscali rispetto alle quali è accertata la sussistenza di condotte simulatorie o fraudolente e tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente, non si applicano sanzioni amministrative al contribuente che aderisce al regime e che, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, comunica all’Agenzia delle Entrate i rischi fiscali in modo tempestivo ed esauriente, mediante l’interpello, sempre che il comportamento tenuto sia esattamente corrispondente a quello rappresentato in occasione della comunicazione. Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo, ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale.

Altri importanti benefici sono i seguenti:

  • ipotesi di esclusione della punibilità riguardanti le condotte di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle Entrate, mediante l’interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
  • agevolazioni sui rimborsi: i contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette che indirette.

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