Società e contratti
25 Febbraio 2025
Il diritto di informazione dell’andamento societario da parte del socio incontra diversi limiti.
Se da un lato è pacifico che l’art. 2476 c.c. riconosce ai soci penetranti diritti di controllo individuale sull’amministrazione della società, dall’altro lato, benché si sia in presenza di un diritto potestativo, la giurisprudenza è ferma nel ribadire che deve riconoscersi l’esistenza di restrizioni in ordine ai diritti di controllo del socio in applicazione del principio generale di buona fede e di correttezza.
Ne consegue che vanno considerati illegittimi i comportamenti chiaramente indirizzati a perseguire fini diversi da quelli strettamente informativi. In altre parole, il socio deve astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori per finalità meramente turbative dell’operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui il socio non ha effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare e/o rallentare l’attività sociale.
L’esercizio del diritto di informazione da parte del socio mosso da interessi ostruzionistici dell’operato degli amministratori, dunque, non appare meritevole di tutela. In questa estrema ipotesi, andrà considerato legittimo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione, nella misura in cui riescano a fornire la prova del fine ostruzionistico perseguito dal socio.
Allo stesso modo, non potrà essere soddisfatta la richiesta di informazioni avanzata con finalità antisociali. In tal caso, non solo sarà legittimo il rifiuto degli amministratori, ma sussiste un vero e proprio obbligo a loro carico di rifiutare richieste aventi a oggetto informazioni sociali riservate. Infatti, l’amministratore che renda disponibile al socio in conflitto con la società informazioni riservate potrebbe rendersi responsabile verso la società per l’indebito uso delle stesse da parte del socio ai danni della società (Tribunale Roma, Provv. 9.07.2009).
Il riconoscimento dei poteri di controllo al socio non amministratore di S.r.l. non esclude “[…] implicazioni potenzialmente dirompenti e destabilizzanti, ove questi sia mosso da intenti strumentali o da sleali finalità concorrenziali” (Tribunale di Milano, Provv. 30.11.2004). L’esercizio del diritto di controllo, dunque, trova un limite invalicabile nel principio di buona fede contrattuale, quale espressione dell’art. 1375 c.c.
Sul punto, anche la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, pur accogliendo in linea di principio un’interpretazione ampia del diritto di controllo del socio, ha fissato, al tempo stesso, due principi che costituiscono i limiti all’esercizio di tale diritto. In particolare:
– “non possono esistere vincoli che impediscano al socio di prender visione ed estrarre copie di ogni documento societario, in ragione del fatto che questi si pone come soggetto intraneo all’ente rispetto al quale non può valere alcuna esigenza di riservatezza propria della compagine partecipata”;
– il socio deve tuttavia “soffrire ostacoli al potere di controllo rispetto a ipotesi di divulgazione all’esterno dei dati societari, ove in concreto esista dubbio che dei documenti il predetto voglia avvalersi per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società” (Trib. Napoli, Sez. Imprese, Provv. 12.11.2015).
In definitiva, il socio non può esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria, ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti e, in generale, con terzi.