Accertamento, riscossione e contenzioso
10 Aprile 2025
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 36/2025, ha disposto che il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, previsto dal riformato art. 58 D.Lgs. 546/1992, si applica ai giudizi di primo grado e di appello instaurati dal 5.01.2024.
L’art. 58 D.Lgs. 546/1992, modificato dall’art. 1 D.Lgs. 220/2023, prevede il divieto di nuove prove in appello, compreso la produzione di nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile.
Al comma 2, il divieto viene esteso anche ai motivi aggiunti, con la sola eccezione della sopravvenuta conoscenza di documenti non prodotti in primo grado che compromettano la legittimità dell’atto impugnato. Inoltre, al comma 3, vi è il divieto assoluto di deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di poteri rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado.
Dalla lettura dell’articolo si evince la sua portata fortemente limitativa all’ampliamento dei mezzi di prova in appello.