Tributi locali
22 Aprile 2025
Per la Suprema Corte di Cassazione può essere riconosciuta l’esenzione delle aree edificabili possedute dagli Enti non commerciali solo se destinate alla costruzione di fabbricati meritevoli
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 31.01.2025, n. 2364, si è espressa in merito all’esenzione Imu per le aree edificabili possedute dagli enti non commerciali, applicabile solo a condizione che tale terreno sia destinato alla costruzione di un fabbricato meritevole di esenzione, destinato quindi agli scopi istituzionali dello stesso Ente.
L’art. 1, c. 759, lett. g) L. 160/2019 stabilisce l’esenzione a favore degli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 7, c. 1, lett. i) D.Lgs. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lett. i).
L’esenzione è riconosciuta al contestuale soddisfacimento di un requisito soggettivo, ovvero il soggetto passivo deve qualificarsi come “Ente Non Commerciale” ex art. 73, c. 1, lett. c) del Tuir, e oggettivo, in base al quale l’immobile deve essere destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività meritevoli elencate nella norma.