Accertamento, riscossione e contenzioso
12 Novembre 2025
Quando le scritture contabili sono gravemente irregolari, l'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di ricorrere all'accertamento induttivo puro (art. 39, c. 2 D.P.R. 600/1973) e determinare il reddito con presunzioni semplici.
Qualora l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di un’attività di verifica o controllo, riscontri gravi anomalie, omissioni, o irregolarità nella tenuta dei registri e dei documenti, può concludere che le scritture contabili siano complessivamente inattendibili.
La disciplina fiscale italiana delinea chiaramente i poteri dell’Ufficio in materia di rettifica e accertamento distinguendo tra 2 tipologie di accertamento presuntivo.
Accertamento analitico-induttivo (art. 39, c. 1) – Questo metodo è applicato in presenza di irregolarità circoscritte. Rientrano in questa fattispecie le rettifiche che derivano da:
– incompletezza, inesattezza o falsità di singoli elementi indicati in dichiarazione o nei relativi allegati;
– ispezione delle scritture contabili che riveli omissioni o false indicazioni non sufficientemente gravi da inficiare l’intera contabilità.
In questo scenario, l’Ufficio non può prescindere dalla contabilità formalmente esistente, ma può rettificare singole poste attraverso l’uso di presunzioni semplici. Affinché tali presunzioni siano legittime, esse devono soddisfare i rigorosi requisiti civilistici stabiliti dall’art. 2729 c.c.:
– gravità, l’indizio deve essere significativamente rilevante e non banale;
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