Procedure concorsuali

28 Aprile 2025

L’incompletezza dell’attestazione di veridicità dei dati aziendali

Il controllo del Tribunale riguarda anche l’adeguatezza dell’attestazione del professionista indipendente.

L’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato. E, infatti, nel concordato preventivo il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e che venga riconosciuto a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare l’ammissione al concordato, restando irrilevante un’eventuale nuova attestazione di veridicità (Cassazione, Provv. n. 7975/2017); nel qual caso, il Tribunale esercita il sindacato sulla veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti prodotti unitamente al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, al fine di consentire ai creditori di valutare poi la convenienza della proposta e la stessa fattibilità del piano (Cassazione, Provv. 2130/2014). 

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