Diritto privato, commerciale e amministrativo
30 Agosto 2025
Esclusa la natura tributaria della garanzia pubblica anche se il relativo recupero è affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 D.Lgs. 146/1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell’art. 8-bis, c. 3, D.L. n. 3 del 2015, convertito con modifiche dalla L. n. 33/2015, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente (Cass., Sez. 3, 10.04.2024, n. 9657 Rv. 670771 – 01; in termini, Cass., sez. 3, 16.01.2023, n. 1005; Cass., sez. 1, 9.03.2020, n. 6508).
Il citato D.L. n. 3/2015, convertito con modifiche dalla L. 33/2015, recante “Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese”, all’art. 8-bis, c 3, ultima parte, prevede espressamente che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 26.01.1999, n. 46, e successive modificazioni.