Procedure concorsuali
27 Marzo 2025
L’autorità giudiziaria è tenuta, qualora rilevi, per qualsiasi ragione, l’insolvenza all’interno di un procedimento unitario, esecutivo o civile, a segnalare la suddetta insolvenza al PM.
Con l’introduzione dell’art. 38 del Codice della crisi, rubricato “Iniziativa del Pubblico Ministero”, il Legislatore ha inteso disciplinare il ruolo del Pubblico Ministero nell’ambito dell’accesso di una società a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale (mediante la presentazione della relativa domanda a impulso della Procura delle Repubblica presso il Tribunale).
Infatti, tale norma prevede, tra l’altro, che il Pubblico Ministero deve presentare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza.
Sovente accade che sia l’autorità giudiziaria a rilevare l’insolvenza nel corso di un procedimento; in tale ipotesi, l’autorità medesima è obbligata a inviare una segnalazione al Pubblico Ministero che, una volta esaurita l’istruttoria, agirà ai sensi e per gli effetti del citato art. 38 del Codice della crisi.