Imposte dirette
10 Giugno 2025
Il nuovo regime fiscale della liquidazione consente una razionalizzazione dei redditi degli esercizi intermedi, introducendo una provvisorietà facoltativa dei risultati fiscali nei primi 3 anni, per evitare distorsioni impositive da cumulo progressivo.
La prima peculiarità del nuovo regime fiscale della liquidazione è rappresentata dall’innovata combinazione di definitività/provvisorietà dei risultati fiscali da raccordare ai periodi d’imposta intermedi nel caso la liquidazione venga ultimata in un segmento di tempo non eccedente 3 esercizi (incluso quello in cui essa viene intrapresa). Dal confronto dei 2 dati normativi (ante e post-riforma) emerge che si transita da una provvisorietà vincolante a una provvisorietà facoltativa.
I riferimenti letterali “determinato in via provvisoria, salvo conguaglio in base al bilancio finale (versione letterale ante riforma)” e “può rideterminare il reddito dell’ultimo di tali esercizi e progressivamente quello degli esercizi precedenti” (testo letterale post-riforma) appaiono in tal senso inequivoci.
Tale avvicendamento disciplinare appare non solo opportuno, ma persino necessario allo scopo di razionalizzare la struttura impositiva della liquidazione con la ratio dell’Irpef, le cui dinamiche fiscali s’intersecano con un indice annuo di capacità contributiva (in caso di raccordi temporali più ampi il regime disciplinare ordinario viene aggiustato con la previsione della tassazione separata).