IVA
07 Novembre 2025
Territorialità, fatture SdI, export/import, VIES e reverse charge: istruzioni per l’uso.
Livigno è fuori dal territorio Iva italiano e unionale ai fini del D.P.R. 633/1972, mentre il Principato di Monaco si considera territorio francese: questa distinzione cambia radicalmente qualificazione e adempimenti delle operazioni per beni e servizi (art. 7, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 e circ. Ag. Entrate 16.02.2009, n. 3/E).
Cessioni di beni “situati e ubicati” a Livigno – Ai sensi dell’art. 7-bis D.P.R. 633/1972, sono fuori campo per territorialità. Se i beni sono spediti “dall’Italia” a Livigno l’operazione è esportazione “non imponibile”, con obbligo di fattura e annotazione della norma di non imponibilità, ai sensi degli artt. 8 e 21, c. 6, lett. b) D.P.R. 633/1972, e gestione probatoria secondo la disciplina dell’export. L’introduzione in Italia di beni provenienti da Livigno integra “un’importazione ai fini Iva al superamento del confine comunale”, con assolvimento dell’imposta in dogana e possibili regimi particolari ove ricorrano i presupposti.
Per i servizi, il criterio generale B2B individua il “luogo nel committente”, salvo deroghe specifiche: alloggio e servizi connessi a immobili nel luogo dell’immobile, ristorazione/catering nel luogo di esecuzione. Una prestazione resa a Livigno non è territorialmente rilevante in Italia quando ricadente nelle deroghe (artt. 7-ter e 7-quater D.P.R. 633/1972). Quando interviene una stabile organizzazione, rileva se la stessa partecipa effettivamente alla prestazione con mezzi umani/tecnici, altrimenti il prestatore è considerato non stabilito e l’Iva si assolve con reverse charge in capo “al committente italiano”.
Fatture e comunicazioni: per operazioni verso soggetti di Livigno è possibile emettere e-fattura via SdI con codice destinatario “0000000” e natura N3.1 se esportazione; l’invio via SdI assorbe l’esterometro per la stessa operazione. Per acquisti “non territorialmente rilevanti in Italia” si applica l’esterometro se l’importo per singola operazione supera 5.000 euro; in alternativa, in molti casi, l’invio del file XML via SdI soddisfa anche l’adempimento comunicativo.
Cessioni a clienti di Monaco – Le cessioni si trattano “come operazioni con la Francia”; ricorrendone i presupposti, sono “cessioni intracomunitarie non imponibili” e richiedono numero Iva UE valido del cessionario (verificabile in VIES), movimentazione e adempimenti Intra. La mancanza del VIES rende l’operazione imponibile in Italia.
Come prova di operazioni estere, per export e cessioni intra, è necessario conservare documentazione idonea (tra cui fattura, elenchi INTRA e prova del trasporto, es. CMR/polizza/carico).
Si analizzano alcuni esempi operativi:
– esportazione Italia verso Livigno: vendita macchinario con resa FCA. Emissione FE TD01, causale “Esportazione art. 8 DPR 633/1972 – Livigno”, natura N3.1; CodiceDestinatario 0000000; prova di uscita con documenti doganali/CMR; niente esterometro poiché transitata via SdI;
– import Livigno verso Italia: acquisto merce con sdoganamento a Tirano. Iva in dogana all’atto d’ingresso per importazione, con eventuale utilizzo di regimi disponibili ove spettanti;
– servizio alberghiero a Livigno per impresa italiana: “fuori campo in Italia” per regola specifica; se la fattura estera supera 5.000 euro e non transita via SdI, invio dati in esterometro entro i termini previsti;
– cessione a impresa di Monaco: in presenza di numero Iva FR valido (VIES) e movimentazione, fattura non imponibile ex art. 41 con elenchi Intra (N3.2 – operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie.); se il numero VIES non è valido al momento della cessione, l’operazione è imponibile in Italia.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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