Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Maggio 2025
La Cassazione, con sentenza 30.04.2025, n. 11347, ha annullato un licenziamento avente a motivazione la partecipazione a uno sciopero non indetto dalle organizzazioni sindacali.
Lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito: l’art. 40 lo riconosce ai lavoratori, con l’unico limite che va esercitato nell’ambito delle norme che lo regolano. Le norme ordinarie che regolano lo sciopero esistono, ma riguardano settori ove coesistono altri diritti costituzionalmente rilevanti, tra tutte la L. 146/1990 regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (altre norme regolano lo sciopero dei militari, forze dell’ordine, impianti nucleari, assistenti di volo).
Non è mai stata emanata una norma che regoli lo sciopero nelle attività private, spesso i contratti collettivi ne disciplinano l’esercizio, magari precedendo procedure di raffreddamento, ma certamente la normativa sopra citata per i servizi pubblici essenziali non ha alcuna possibilità di essere richiamata per lo sciopero nel privato, non rispondendo alla necessaria contemperazione di diritti contrastanti e di rango elevato come fa la L. 146/1990.
Ricordati questi passaggi, che possono sembrare scontati, ci imbattiamo nella sentenza della Cassazione 30.04.2025, n. 11347, che interviene a sgombrare il campo dalla necessaria proclamazione sindacale dello sciopero affinché questo sia legittimo.