Antiriciclaggio
01 Marzo 2025
L'interposizione di società fittizie per evadere imposte non può e non deve essere tollerata.
La recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, 20.12.2024 n. 33532, rappresenta un punto di riferimento significativo nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, perpetrata attraverso l’interposizione di soggetti terzi.
Nel caso in esame, la società Alfa è stata accusata di aver utilizzato la società Beta come interposto fittizio per occultare il proprio reddito e sottrarsi agli obblighi tributari relativi a Iva, Ires e Irap.
La Corte ha ribadito l’applicabilità dell’art. 37, c. 3 del D.P.R. 600/1973, che consente all’Amministrazione Finanziaria di imputare al contribuente i redditi percepiti da soggetti interposti, qualora emergano elementi che indichino il possesso effettivo del reddito da parte del contribuente stesso. In questo caso, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto legittima la valutazione della Commissione Tributaria Regionale, basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti riguardanti l’effettiva funzione strumentale di Beta nel rapporto trilatero tra Alfa e altra società intervenuta nelle relazioni commerciali.