IVA

25 Luglio 2025

L’UE vuole ampliare l’utilizzo del regime IOSS

In un contesto di aumento esponenziale delle importazioni il Consiglio UE ritiene necessario incentivare ulteriormente il ricorso al regime dell’IOSS.

Il 18.07.2025 il Consiglio UE ha adottato formalmente delle nuove norme sull’imposta sul valore aggiunto per le vendite a distanza di beni importati.

Le novità prevedono il miglioramento della riscossione dell’Iva sui beni importati garantendo che siano sempre i fornitori ad essere responsabili dell’imposta pagata sulle importazioni, in luogo del consumatore UE. Tale nuovo approccio dovrebbe incoraggiare i fornitori extra-UE a utilizzare lo sportello unico per l’importazione (IOSS) per la dichiarazione e la riscossione dell’Iva.

Il regime opzionale IOSS (Import One Stop Shop) funge attualmente da punto di contatto per gli importatori di merci da Paesi terzi nell’UE; tale regime è stato creato per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’Iva dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Il sistema consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un Paese terzo (o un territorio terzo) ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’Iva sulle vendite a distanza di beni di valore modesto (non superiore a 150 euro) importati e di dichiarare e versare tale imposta tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

Tramite il regime IOSS l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto è “esente Iva”: l’imposta è assolta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente. Il regime semplifica la dichiarazione e il pagamento dell’Iva all’importazione di merci nell’UE, poiché è sufficiente registrarsi in un solo Stato membro anche quando si effettuano vendite in tutta l’UE.

Considerando che il sistema IOSS consente il pagamento dell’Iva in anticipo, ossia al momento dell’acquisto del prodotto da parte del consumatore anziché alla frontiera, lo stesso tutela il gettito fiscale degli Stati membri. Inoltre, sposta l’onere della riscossione dell’imposta dai clienti alle piattaforme.

Il Consiglio UE ha scelto di ampliare l’utilizzo di tale regime con una direttiva (di prossima pubblicazione) che modificherà la Direttiva 2006/112/CE, con effetti dal 1.07.2028.

Per conseguire tale obiettivo, i fornitori (o i fornitori presunti) che non sono registrati ai fini del regime dell’IOSS ma che effettuano cessioni nell’ambito di applicazione del regime stesso diverranno debitori dell’Iva all’importazione e dell’Iva sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale delle merci, con la conseguenza di doversi registrare in ciascuno di tali Stati. In alternativa, i fornitori (o i fornitori presunti) non stabiliti nell’UE saranno tenuti a designare un rappresentante fiscale che assuma tutti gli obblighi in materia di Iva relativi a tutte le spedizioni di importazioni ammissibili.

La finalità è appunto quella di incentivare l’utilizzo dell’IOSS, eliminando anche la soglia dei 150 euro. Qualora il regime IOSS venga utilizzato, invece, l’operazione resta “esente” dall’Iva all’importazione e l’imposta sulle vendite a distanza di beni importati sarà riscossa dal fornitore (o dal fornitore presunto) e versata al rispettivo Stato membro di identificazione, che trasferirà la stessa ai pertinenti Stati membri di consumo.

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