Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Settembre 2025
La Corte di Cassazione, con sentenza 29.08.2025, n. 24204, ha affermato che al datore di lavoro è precluso l’accesso alle mail dei dipendenti, anche se sono presenti nel server aziendale o sui dispositivi assegnati per lo svolgimento dell’attività.
Il titolare di un’azienda è legittimato a prendere visione della corrispondenza ricevuta via mail dai propri dipendenti se rinvenuta sui sistemi informatici aziendali di sua proprietà, quali personal computer e server? E tale legittimità sussiste a maggior ragione se il controllo delle comunicazioni avviene dopo la cessazione dei rapporti di lavoro e solo a fronte di fatti che ragionevolmente facevano ritenere il perpetrarsi di condotte illecite realizzate dagli ex dipendenti in costanza di rapporto di lavoro?
Per dirimere la questione, la Corte di Cassazione ha inizialmente citato la giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo secondo la quale “le comunicazioni trasmesse dai locali dell’impresa, nonché dal domicilio di una persona, possono essere comprese nella nozione di “vita privata””, dal che conseguono 3 principi molto chiari:
– il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi (legittima finalità);
– il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo, quelle meno intrusive (proporzionalità);
– sono indispensabili le opportune informative ai dipendenti in merito alla possibile attività di controllo (requisito di informazione).
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