Paghe e contributi

13 Marzo 2025

Malattia e pensionati lavoratori: la posizione dell’Inps

Con la circolare 11.03.2025, n. 57 l’Inps fornisce indicazioni in merito alla possibilità di riconoscere la prestazione economica di malattia ai titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

Al paragrafo 3 della circolare n. 95-bis/2006 era stato precisato che nei confronti dei soggetti pensionati non compete il diritto all’indennità di malattia per gli eventi morbosi che iniziano successivamente alla data della cessazione del rapporto di lavoro ed è stato indicato genericamente che tale criterio si applica anche “nei confronti dei pensionati che, dopo la cessazione dell’attività, assumono un nuovo lavoro”: questo era attribuibile al fatto che la funzione dell’indennità di malattia è quella compensare la perdita di guadagno a seguito di un evento morboso.

Rispetto a quanto sopra, è però necessario considerare come le vigenti disposizioni normative consentano ai titolari di un trattamento pensionistico di iniziare un nuovo rapporto di lavoro dipendente, sia pure con limitazioni dovute al regime di incumulabilità, assumendo così lo status di pensionato lavoratore.

A questo si aggiunge il fatto che per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico, non sussiste alcuna deroga al generale obbligo di versamento della contribuzione per malattia che, pertanto, rimane un onere a carico del datore di lavoro (ove previsto) in relazione al settore di appartenenza del medesimo e alla qualifica del lavoratore.

Premesso tutto ciò, secondo l’Inps è adesso possibile riconoscere la tutela previdenziale della malattia ai titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente, in base alla nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista: la funzione dell’indennità di malattia sarà quella di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia – pur continuando a percepire il trattamento pensionistico – perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

Resta fermo che, nel caso di percezione dell’indennità di malattia e di un trattamento pensionistico incumulabile con i redditi da lavoro, trova applicazione il regime di incumulabilità specificatamente previsto per questi ultimi, considerato che l’indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione: come noto, l’incompatibilità opera anche tra la pensione di inabilità e l’indennità di malattia e, dunque, in caso di svolgimento di un’attività lavorativa, la pensione viene revocata e l’interessato perde lo status di pensionato, acquisendo quello di lavoratore.

Casi particolari:

– operai agricoli a tempo determinato (OTD): il diritto all’indennità di malattia termina alla scadenza dell’efficacia temporale degli elenchi anagrafici, coincidente con il 31.12 dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, l’OTD titolare di un trattamento pensionistico – ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa – in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia;

– iscritti alla Gestione Separata: la disciplina inerente alla tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera dispone espressamente che tali prestazioni non sono erogabili ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico; per tali soggetti, dunque, non è richiesto il versamento dell’aliquota maggiorata, quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni di malattia/degenza ospedaliera.

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