Diritto del lavoro e legislazione sociale
12 Luglio 2025
La legge non prevede retribuzione e/o indennità durante il congedo, esclusa anche la copertura figurativa dei contributi ai fini pensionistici. Previsti, inoltre, permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche.
Il Senato, nella seduta di martedì 8.07.2025, ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1430, con disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. In sintesi, la norma prevede:
– un congedo di durata non superiore a 24 mesi, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
– 10 ore annue di permesso, per visite, esami strumentali e cure mediche, per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, ovvero per i lavoratori che hanno 1 figlio minorenne affetto da malattia oncologica, o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Ma vediamo, più nel dettaglio, le novità previsti per i lavoratori dipendenti.
Conservazione del posto – I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.