Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Settembre 2025
La mancata presentazione del modello IPEA rileva solo in sede amministrativa: in giudizio il riporto delle perdite resta ammesso, in forza dei principi di capacità contributiva, buona fede e giurisprudenza di Cassazione.
Nella prassi delle verifiche, senza la presentazione del Mod. IPEA l’Agenzia delle Entrate ritiene in ogni caso non compensabili le perdite pregresse, in quanto per la medesima: “a norma dell’art. 42, c. 4 D.P.R. 600/1973, il contribuente ha facoltà di chiedere, tramite apposita istanza che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili accertati, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo…”, per cui in mancanza dell’apposita istanza le perdite non sono recuperabili con il maggior reddito accertato.
Tale conclusione di prassi non appare condivisibile. Sul piano dello stretto diritto si deve ritenere che la norma riportata esaurisca i suoi effetti sul piano dell’istruttoria amministrativa, senza travasare sul piano processuale, in ossequio alla non raggirabile sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13378/2016, poi commutata anche in dato legislativo, nella il quale il Supremo Collegio ha testualmente convenuto: “Resta fermo in ogni caso per il contribuente, il diritto, anche in sede di accertamento o di giudizio, in ordine alla rappresentazione di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, che abbia inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o, comunque, di un minor credito rispetto al suo effettivo dovere contributivo”. Parametro di determinazione del reddito di ogni contribuente è la sola commisurazione del reddito alla sua effettiva capacità contributiva, la quale, governata da ineludibili presidi costituzionali, non può venire condizionata, nel momento della sua verifica giurisdizionale, dalle mere caratteristiche grafiche di un’istanza (a meno che essa non venga legislativamente prevista in modo espresso a pena di decadenza).
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